Valutazione del rischio di esposizione

Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/2008 “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” aggiornato con riferimento al D.Lgs. n° 159 del 01/08/2016 (recepimento della Direttiva Europea 2013/35/UE) entrato in vigore il 02/09/2016;
Norme CEI 211-6 (bassa frequenza < 100 kHz), CEI 211-7 (alta frequenza > 100 kHz).

Sopralluogo per i rilievi strumentali

Sono condotti:

  • rilievi strumentali di campi elettromagnetici, con la metodologia definita “a banda larga” in alta e bassa frequenza
  • rilievi strumentali di campi elettromagnetici, con la metodologia definita “picco ponderato” presso attrezzature aventi un funzionamento caratterizzato da significativi “transitori” (misura in corrispondenza degli arti e del corpo).

Verifica di quanto rilevato con riferimento ai limiti normativi applicabili.

Redazione della relazione tecnica di valutazione
Con riferimento ai rilievi eseguiti sono inseriti:

  • l’indicazione del sito, della data di misura, del tecnico che ha effettuato i rilievi;
  • la descrizione della strumentazione utilizzata (con specificazione circa la taratura) e della metodologia di rilievo;
  • la descrizione delle postazioni-aree di lavoro esaminate e delle condizioni operative riscontrate;
  • i risultati dei rilievi organizzati in tabelle contenenti:
    – il numero identificativo del punto di misura;
    – la descrizione della postazione;
    – la frequenza di lavoro dei dispositivi (componente elettrica);
    – il campo elettrico misurato;
    – i limiti riferiti al campo elettrico;
    – la frequenza di lavoro dei dispositivi (componente magnetica);
    – l’induzione magnetica misurata;
    – i limiti riferiti all’induzione magnetica;
  • la valutazione dei risultati in relazione all’esposizione dei lavoratori, considerando anche le categorie particolarmente sensibili;
  • la valutazione indicativa circa possibili effetti indiretti.