IL SEMINARIO IEC SUL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che disciplina la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
La IEC il 19 giugno ha tenuto un seminario gratuito per approfondire i contenuti dell’Accordo durante il quale il dr Michele Montrano, Ispettore SPreSAL ASL TO3, ha risposto a vari dubbi e domande.
Mettiamo a vostra disposizione la documentazione utile a riassumere le modifiche più significative.
Nuovi corsi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni
Formazione iniziale per datori di lavoro (16 orFormazione iniziale per datore di lavoro (16 ore)
Il percorso formativo in e-learning, della durata minima di 16 ore, fornisce le competenze normative, organizzative e gestionali indispensabili per una gestione efficace della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Modulo aggiuntivo per datori di lavoro – Cantieri (6 ore)
Dopo aver effettuato il percorso formativo iniziale, della durata minima di 16 ore, per il datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili è necessario svolgere Il presente modulo aggiuntivo, in e-learning, dedicato all’argomento della durata minima di 6 ore.
Formazione iniziale per dirigenti (12 ore)
Il corso di formazione in e-learning, ha l’obiettivo di fornire ai discenti le competenze necessarie per la salute e la sicurezza sul lavoro per un approccio organizzativo e gestionale.
Modulo aggiuntivo per dirigenti – Cantieri (6 ore)
Dopo aver effettuato il percorso formativo iniziale, della durata minima di 12 ore, per il dirigente dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili è necessario svolgere Il presente modulo aggiuntivo, in e-learning, dedicato all’argomento della durata minima di 6 ore.
Intervista di Publimediagroup al nostro Direttore Generale,
ing. Paolo Vigone

APPROVATO IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 aprile 2025, ha sancito l’Accordo in merito alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. Per saperne di più, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e quindi dell’entrata in vigore, è possibile scaricare il testo dell’Accordo al seguente link P. 9 CSR Atto Rep. N. 59 17Apr2025
LA PATENTE A CREDITI.
UN OBBLIGO PER TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI
Il 1° ottobre entra in vigore l’obbligo, per tutte le imprese esecutrici che operano in un cantiere, con esclusione delle mere forniture, delle attività intellettuali e delle imprese in possesso di una attestazione SOA di qualsiasi categoria con classifica III o superiore, di possedere la patente a crediti quale nuovo strumento di qualifica degli operatori economici.
A Committenti e Responsabile dei lavori l’onere di controllare, durante la verifica dell’idoneità tecnico professionale, che le imprese tenute al possesso abbiano la suddetta patente. In assenza non dovranno permetterne l’operatività presso il cantiere.
In fase di prima applicazione è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione concernente il possesso dei requisiti che avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024. Dal giorno successivo per poter operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite portale.
In assenza di indicazioni certe in merito alle verifiche e all’operatività del sistema, cerchiamo di fare chiarezza su scadenze, obblighi, requisiti e attribuzioni crediti, nonché sospensione e sanzioni attraverso la seguente GUIDA APPLICATIVA
Novità: corsi in E-Learning
Intervista di Publimediagroup al nostro Direttore Tecnico,
ing. Fulvio Sabato








La I.E.C. ha partecipato con piacere allo svolgimento in sicurezza di...

Sicurezza Antincendio: La gestione del nuovo approccio nei luoghi di lavoro
La gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ha visto il suo più importante aggiornamento con l’entrata in vigore, a fine del 2022, dei Decreti del 1, 2 e 3 settembre 2021. I.E.C. Srl, da sempre impegnata nel settore, ha accolto ed anzi preceduto, ove richiesto, la modifica legislativa che impone l’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 agosto 2015, per la progettazione e valutazione del rischio incendio di tutti i luoghi di lavoro non a basso rischio d’incendio, anche alle attività non soggette al controllo dei VV.F. ove ricorrano specifiche condizioni (più di 100 occupanti, superfici coperte superiori ai 1000 m2, lavorazioni/sostanze pericolose ai fini del rischio incendio…).
L’adozione, anche per le attività non soggette, degli strumenti progettuali previsti per le attività soggette basati sul nuovo approccio della prevenzione incendi, comporta il coinvolgimento di professionalità esperte in materia antincendio con innegabili vantaggi: rispetto alla previgente normativa di carattere prescrittivo, è infatti permesso impiegare soluzioni progettuali commisurate all’effettivo rischio di incendio dell’attività e del livello di prestazione da raggiungere, con notevole risparmio economico in fase di esecuzione e gestione.
Autorizzazioni e certificazioni
Certificazione Synesgy del livello di sostenibilità ESG impegno nei confronti delle questioni ambientali, sociali e di governance
SISTEMA DI GESTIONE UNI EN ISO 9001:2015