E’ stata pubblicata in G.U. la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge del decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 che contiene, tra l’altro, il nuovo sistema di qualificazione tramite crediti (patente a crediti) delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili.
Novità: pubblicato in G.U. il Decreto-Legge 02 marzo 2024. Introduzione della nuova "patente a punti" per contrastare gli infortuni
Il DL 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” in vigore dal 2 marzo 2024 introduce un nuovo sistema di qualificazione per le imprese ed i lavoratori autonomi (individuati dall’art. 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08) mediante l’adozione obbligatoria, dal 1° ottobre 2024, della cosiddetta “patente a punti”, quale ulteriore strumento per contrastare gli infortuni sul lavoro.
La patente viene rilasciata dalla competente sede territoriale dell’INL e l’operatività dei soggetti interessati è vincolata al mantenimento di un punteggio almeno pari a 15 punti. Le decurtazioni dei punti sono correlate ad accertate violazioni (secondo quanto determinato all’art. 27 comma 4 del decreto) ed ai conseguenti provvedimenti nei confronti di DdL, dirigenti e preposti.
La novità introdotta impatta sul Testo unico della sicurezza andando a modificare i pertinenti articoli del D.lgs. 81/08 (art. 27 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, art. 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori al comma 9, art. 157 – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori al comma 1 lettera c).
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La I.E.C. ha partecipato con piacere allo svolgimento in sicurezza di...
Sicurezza Antincendio: La gestione del nuovo approccio nei luoghi di lavoro
La gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ha visto il suo più importante aggiornamento con l’entrata in vigore, a fine del 2022, dei Decreti del 1, 2 e 3 settembre 2021. I.E.C. Srl, da sempre impegnata nel settore, ha accolto ed anzi preceduto, ove richiesto, la modifica legislativa che impone l’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 agosto 2015, per la progettazione e valutazione del rischio incendio di tutti i luoghi di lavoro non a basso rischio d’incendio, anche alle attività non soggette al controllo dei VV.F. ove ricorrano specifiche condizioni (più di 100 occupanti, superfici coperte superiori ai 1000 m2, lavorazioni/sostanze pericolose ai fini del rischio incendio…).
L’adozione, anche per le attività non soggette, degli strumenti progettuali previsti per le attività soggette basati sul nuovo approccio della prevenzione incendi, comporta il coinvolgimento di professionalità esperte in materia antincendio con innegabili vantaggi: rispetto alla previgente normativa di carattere prescrittivo, è infatti permesso impiegare soluzioni progettuali commisurate all’effettivo rischio di incendio dell’attività e del livello di prestazione da raggiungere, con notevole risparmio economico in fase di esecuzione e gestione.
IMPORTANTI NOVITA' NORMATIVE
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LAVORO
(Decreto Legge n. 48 del 4.5.2023)
GU n.153 del 3.07.2023
PUBBLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE
Regolamento (UE) 2023 1230 IT
Autorizzazioni e certificazioni
Certificazione Synesgy del livello di sostenibilità ESG impegno nei confronti delle questioni ambientali, sociali e di governance
Certificato n. 2404 QM