Esposizione alle radiazioni ionizzanti
Le misurazioni saranno effettuate secondo quanto indicato nel D.Lgs. 31 luglio 2020,
n. 101, dal titolo “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”
Le misure si protrarranno nell’arco di un anno e pertanto, al fine di evitare un’eventuale saturazione dei dosimetri, si prevede l’utilizzo di due successive serie di dosimetri ciascuna (1 rivelatore per ogni punto di misura individuato).
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Si ricorda che il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, indica espressamente come e dove devono essere effettuate le misurazioni nei luoghi di lavoro, ed in particolare:
- l’articolo 16 del D.lgs.101 31-7-2020 (Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10 -bis) indica che Le disposizioni per l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro si applicano a:
- luoghi di lavoro sotterranei;
- luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11;
- specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10;
- stabilimenti termali.
Per la modalità di effettuazione delle misurazioni sarà seguito quanto stabilito dal
D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, ALLEGATO II (articolo 15), SEZIONE I – ESPOSIZIONE AL RADON.
- Per la modalità di effettuazione delle misurazioni il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, ALLEGATO II (articolo 15), SEZIONE I – ESPOSIZIONE AL RADON, al terzo punto, lettere d) ed e):
- Per i luoghi di lavoro, le misurazioni vanno eseguite in tutti i locali separati del luogo di lavoro. In caso di un elevato numero di locali analoghi in termini strutturali, d’uso e di ventilazione, è possibile effettuare misurazioni su un campione ridotto, comunque non inferiore al 50%. Nel caso in cui si riscontri il superamento del livello di riferimento almeno in un locale, le misurazioni dovranno essere estese a tutti gli altri ambienti non misurati.
- Per locali con una superficie inferiore o uguale a 100 mq, è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 50 mq o frazione. Per locali di dimensioni maggiori di 100 mq è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 100 mq o frazione.