Esposizione alle radiazioni ionizzanti

Le misurazioni saranno effettuate secondo quanto indicato nel D.Lgs. 31 luglio 2020,
n. 101
, dal titolo “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”

Le misure si protrarranno nell’arco di un anno e pertanto, al fine di evitare un’eventuale saturazione dei dosimetri, si prevede l’utilizzo di due successive serie di dosimetri ciascuna (1 rivelatore per ogni punto di misura individuato).

Si ricorda che il DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, indica espressamente come e dove devono essere effettuate le misurazioni nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

  • l’articolo 16 del D.lgs.101 31-7-2020 (Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10 -bis) indica che Le disposizioni per l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro si applicano a:
  • luoghi di lavoro sotterranei;
  • luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11;
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10;
  • stabilimenti termali.

Per la modalità di effettuazione delle misurazioni sarà seguito quanto stabilito dal
D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, ALLEGATO II (articolo 15), SEZIONE I – ESPOSIZIONE AL RADON. 

  • Per la modalità di effettuazione delle misurazioni il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, ALLEGATO II (articolo 15), SEZIONE I – ESPOSIZIONE AL RADON, al terzo punto, lettere d) ed e):
  • Per i luoghi di lavoro, le misurazioni vanno eseguite in tutti i locali separati del luogo di lavoro. In caso di un elevato numero di locali analoghi in termini strutturali, d’uso e di ventilazione, è possibile effettuare misurazioni su un campione ridotto, comunque non inferiore al 50%. Nel caso in cui si riscontri il superamento del livello di riferimento almeno in un locale, le misurazioni dovranno essere estese a tutti gli altri ambienti non misurati.
  • Per locali con una superficie inferiore o uguale a 100 mq, è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 50 mq o frazione. Per locali di dimensioni maggiori di 100 mq è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 100 mq o frazione.