La prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2021 è stato pubblicato il DECRETO 14 ottobre 2021 recante titolo Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il Decreto integra le Regole Tecniche Verticali (RTV) del Codice di Prevenzione Incendi 03 agosto 2015 e s.m.i., aggiungendo il nuovo capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati. La RTV completa quindi il quadro progettuale per l’attività n. 72 di cui all’allegato I del D.P.R. 151/11, essendo complementare alla RTV V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. Il Decreto individua le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle pertinenti RTV, non sostituendosi ad esse bensì fornendo al progettista ulteriori strumenti che tengono conto delle peculiarità degli edifici tutelati, per i quali è spesso più difficile un intervento radicale dal punto di vista edile e impiantistico.

Il Decreto entrerà in vigore il 24 novembre 2021 e, in forza della modifica all’art. 2 comma 1 del D.M. 03 agosto 2015, dovrà essere applicato per la progettazione delle attività di nuova realizzazione all’interno di edifici tutelati.

I professionisti antincendio disporranno quindi di regole chiare e moderne per la progettazione della sicurezza antincendio per attività soggette in edifici tutelati, di cui è ricco il nostro patrimonio nazionale.

La prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela​
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