Valutazione del rischio di esposizione
Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/2008 “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici” aggiornato con riferimento al D.Lgs. n° 159 del 01/08/2016 (recepimento della Direttiva Europea 2013/35/UE) entrato in vigore il 02/09/2016;
Norme CEI 211-6 (bassa frequenza < 100 kHz), CEI 211-7 (alta frequenza > 100 kHz).
Sopralluogo per i rilievi strumentali
Sono condotti:
- rilievi strumentali di campi elettromagnetici, con la metodologia definita “a banda larga” in alta e bassa frequenza
- rilievi strumentali di campi elettromagnetici, con la metodologia definita “picco ponderato” presso attrezzature aventi un funzionamento caratterizzato da significativi “transitori” (misura in corrispondenza degli arti e del corpo).
Verifica di quanto rilevato con riferimento ai limiti normativi applicabili.
Redazione della relazione tecnica di valutazione
Con riferimento ai rilievi eseguiti sono inseriti:
- l’indicazione del sito, della data di misura, del tecnico che ha effettuato i rilievi;
- la descrizione della strumentazione utilizzata (con specificazione circa la taratura) e della metodologia di rilievo;
- la descrizione delle postazioni-aree di lavoro esaminate e delle condizioni operative riscontrate;
- i risultati dei rilievi organizzati in tabelle contenenti:
– il numero identificativo del punto di misura;
– la descrizione della postazione;
– la frequenza di lavoro dei dispositivi (componente elettrica);
– il campo elettrico misurato;
– i limiti riferiti al campo elettrico;
– la frequenza di lavoro dei dispositivi (componente magnetica);
– l’induzione magnetica misurata;
– i limiti riferiti all’induzione magnetica; - la valutazione dei risultati in relazione all’esposizione dei lavoratori, considerando anche le categorie particolarmente sensibili;
- la valutazione indicativa circa possibili effetti indiretti.