Esposizione alle radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, “Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e dispone il riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

Le misure si protrarranno per un periodo complessivo di un anno; pertanto, al fine di evitare un’eventuale saturazione dei dosimetri, è previsto l’impiego di due serie successive di dosimetri, ciascuna composta da un rivelatore per ogni punto di misura individuato.

Si ricorda che il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom”, indica espressamente come e dove devono essere eseguite le misurazioni nei luoghi di lavoro. In particolare, l’art. 16 del D.Lgs. 101/2020, relativo al campo di applicazione, stabilisce che le disposizioni per l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro si applicano a:

  • luoghi di lavoro sotterranei;
  • luoghi di lavoro in locali semi-sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’art. 11;
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’art. 10;
  • stabilimenti termali.

Per le modalità di svolgimento delle misurazioni sarà seguito quanto stabilito dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, Allegato II, art. 15, Sezione I – Esposizione al radon.

In particolare, il D.Lgs. 101/2020, Allegato II, art. 15, Sezione I – Esposizione al radon, punto 3, lettere d) ed e), prevede quanto segue:

  • per i luoghi di lavoro, le misurazioni devono essere eseguite in tutti i locali separati del luogo di lavoro. In caso di numero elevato di locali analoghi per caratteristiche strutturali, modalità d’uso e ventilazione, è possibile svolgere misurazioni su un campione ridotto, comunque non inferiore al 50%. Nel caso in cui si riscontri il superamento del livello di riferimento almeno in un locale, le misurazioni devono essere estese a tutti gli altri ambienti non misurati;
  • per locali con superficie inferiore o uguale a 100 m², è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 50 m² o frazione. Per locali con superficie superiore a 100 m², è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 100 m² o frazione.