Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 2 settembre 2021 – Forniti i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 ottobre 2021 (Serie Generale n. 237) è stata pubblicato il Decreto 2 settembre 2021, il secondo dei tre decreti che porteranno al superamento del D.M. 10 marzo 1998, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Decreto 2 settembre 2021 ha per oggetto i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

I contenuti sono sviluppati sia negli articoli sia negli allegati e si affermano in sostanziale continuità con i principi fondamentali di cui al D.M. 10 marzo 1998, opportunamente rivisti e aggiornati alla luce dell’attuale approccio sistemico e organizzato in materia di prevenzione incendi, secondo il binario tracciato dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e che oggi trova la sua piena espressione nel Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03 agosto 2015 e s.m.i.).

È possibile evidenziare una serie di novità sostanziali rispetto a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998:

  • è stabilito l’obbligo di predisposizione del piano di emergenza non solo per luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori ma anche per tutti i luoghi di lavoro che rientrino tra le attività soggette come elencate dall’Allegato I del D.P.R. 151/11 e per tutti i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • è fissata una periodicità quinquennale per l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio, superando la lacuna normativa al riguardo;
  • sono definiti i requisiti per i docenti dei corsi di formazione teorici e pratici per gli addetti antincendio. È quindi richiesto che il soggetto formatore antincendio disponga di competenze specifiche e comprovate, secondo quanto individuato all’art. 6 del Decreto e che le stesse siano oggetto di aggiornamento periodico quinquennale.

Il Decreto 2 settembre 2021, come il Decreto 1 settembre 2021 già pubblicato, entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È quindi fondamentale attivare i propri Sistemi di Prevenzione e Protezione per un progressivo allineamento alla nuova normativa al fine di garantire il pieno rispetto entro il 4 ottobre 2022.

Gazzetta Ufficiale n.237: pubblicato il Decreto 2 settembre 2021
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